Data: 06/02/2023

L’accesso civico  (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sui siti di questa scuola.

 

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato

  • La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza del Ministero dell’Istruzione (M.I.)
  • La richiesta può essere inviata tramite:

→ posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Responsabile della trasparenza MIUR, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA.

→ posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it.

 

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza del MI, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore generale/Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente, detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati medesimi e/o delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza del MI, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.

 

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza del MI è individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso articolo.